Rottamazione ex DL 193/2016 – Riattivazione della dilazione pregressa – Condizioni

La rottamazione dei ruoli, che comporta lo stralcio delle sanzioni amministrative e degli interessi di mora, si perfeziona con l’intero pagamento degli importi entro le scadenze di legge.
Il 31.7.2017 scade il termine per pagare la prima rata o la totalità degli importi, e, secondo le indicazioni di Equitalia, presenti nelle FAQ pubblicate sul relativo sito:
– se il debitore non paga la prima rata o tutte le somme, può riprendere il pagamento delle rate di piani già in essere, e la rottamazione non produce effetti;
– se il debitore paga tardi o non paga una rata successiva, la rottamazione decade, e il debito non può più essere dilazionato.
Bisogna però considerare che, ex art. 6 co. 5 del DL 193/2016, per coloro i quali hanno presentato domanda di rottamazione, le rate già in essere sono di diritto sospese da gennaio a luglio 2017.
Secondo Agenzia delle Entrate-Riscossione, se il debitore non può pagare la prima rata o tutte le somme entro il 31.7.2017, deve, per evitare la decadenza dalla dilazione dei ruoli già in essere, onorare un numero di rate tale da far sì che quelle inadempiute siano al massimo 4, in quanto se fossero 5 la dilazione decadrebbe come prevede l’art. 19 del DPR 602/73.
Quindi, se non sono state pagate 7 rate (da gennaio a luglio 2017), occorrerebbe, ad agosto, pagarne almeno 3 in unica soluzione più quella di agosto.

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