Locazioni abitative – Anagrafe condominiale – Registrazione da parte del locatore e comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio – Novità della legge di stabilità 2016

La legge di stabilità 2016 (L. 208/2015), con l’art. 1 co. 59, modifica l’art. 13 della L. 431/98, concernente la disciplina circa i “patti contrari alla legge”, nell’ambito dei contratti di locazione ad uso abitativo.
In particolare, è fatto carico al locatore:
– di provvedere alla registrazione del contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula;
– una volta avvenuta la registrazione, di dare “documentata comunicazione”, nei successivi sessanta giorni, al conduttore nonché all’amministratore del condominio.
Di fatto, con la novità normativa, la comunicazione dell’avvenuta registrazione all’amministratore di condominio è funzionale e collegata agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale (art. 1130 c.c. co. 6).

Registrazione del contratto di locazione – Novità del Ddl. di stabilità 2016

Tra gli emendamenti alla legge di Stabilità, ve ne è uno che riguarda le locazioni.
In particolare, modificando l’art. 13 della L. 431/98 sui “patti contrari alla legge” (pattuizioni volte a determinare canoni di locazione maggiori rispetto a quanto indicato nel contratto di locazione), viene inserito un periodo a norma del quale si statuisce che gravi sul locatore l’obbligo di “provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni”.
Sembra opportuno ritenere che tale obbligo sia riferibile alla registrazione del contratto di locazione e non ai patti contrari alla legge.
Inoltre, la nuova formulazione precisa che il locatore è tenuto, nei 60 giorni successivi alla registrazione, a darne documentata comunicazione non solo al conduttore, ma anche all’amministratore di condominio, al fine di consentire a quest’ultimo di adempiere agli obblighi di tenuta dell’anagrafe condominiale.
Infine, è consentito al conduttore di esperire un’azione dinanzi all’autorità giudiziaria, volta a ricondurre il contratto alle condizioni “legali” di cui agli artt. 2 co. 1 (contratti c.d. “liberi”) e 2 co. 3 (contratti c.d “concordati”) della L. 431/98:
– nei casi di nullità di tutti quei patti volti a determinare un importo di canone maggiore rispetto a quello risultante dal contratto scritto e registrato, nonchè  di riottenere la restituzione delle somme indebitamente versate;
– nel caso in cui il locatore non ottemperi all’obbligo di registrazione.