Termini di accertamento e riscossione – Versamenti derivanti da avvisi bonari – Sospensione – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 68 del DL 18/2020 dispone la sospensione dei termini scadenti dall’8.3.2020 al 31.5.2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di accertamento esecutivi, avvisi di addebito, atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e ingiunzioni di pagamento.
La formulazione della norma lascia aperti diversi dubbi interpretativi.
In base a quanto espressamente disposto dalla norma, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Pertanto, sembra in dubbio la possibilità di avvalersi delle comuni modalità di dilazione delle somme, in deroga a quanto previsto nel nostro ordinamento.
La disposizione non menziona, fra gli atti oggetto di sospensione, anche gli avvisi bonari, così come non è chiaro se rientrino in tale ambito le procedure di accertamento con adesione.
In caso di “pendenza” del contraddittorio, posto che le attività degli uffici sono sospese sino al 31.5.2020, è presumibile che i contraddittori saranno oggetto di rinvio oltre tale data. Anche se così fosse, il difetto di raccordo fra i termini di sospensione delle attività “amministrative” e i termini di sospensione delle attività “processuali” lascia aperti diversi interrogativi: mancando un coordinamento con la sospensione per l’impugnazione degli atti fino al 15.4.2020, se l’interessato prima di tale data non riceverà una proposta dell’Ufficio da valutare in contrapposizione al ricorso, potrebbe ritenere prudenziale impugnare l’atto.

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