Errata presentazione di una domanda di disoccupazione (NASPI) in luogo di una domanda di mobilità – Effetti

L’indennità di mobilità e la NASpI sono ammortizzatori sociali che spettano ai lavoratori in caso di disoccupazione involontaria. Tuttavia, mentre la mobilità può essere usufruita a seguito di un procedimento di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 della L. 223/91, la NASpI trova applicazione in presenza di licenziamento individuale, licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione ex art. 6 del DLgs. 23/2015, dimissioni per giusta causa e risoluzione consensuale con la procedura prevista dall’art. 7 della L. 604/66.
Presentare erroneamente all’INPS una domanda di NASpI anziché una domanda di mobilità non è certo un’ipotesi remota e può comportare il rischio di perdere i 12 mesi d’indennità oltre a ulteriori conseguenze sull’anzianità contributiva del lavoratore.
Tuttavia, si ricorda che l’Istituto prevede comunque la possibilità di trasformare una domanda già presentata per ottenere il predetto sussidio di disoccupazione (NASpI) in una domanda per l’indennità di mobilità ordinaria, ma occorre che la richiesta di conversione sia “esplicita” e che venga inviata entro i termini di decadenza per la presentazione della mobilità, ossia entro 68 giorni dal licenziamento.

Notifica della cartella di pagamento – Prescrizione per gli atti successivi – Termine applicabile (Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397)

Cass. SS.UU. 17.11.2016 n. 23397 ha sancito che, in merito alle entrate pubbliche, tra cui tributi e contributi, i termini di prescrizione minori di dieci anni permangono quand’anche l’atto amministrativo con cui vengono riscossi sia rimasto inoppugnato.
L’art. 2953 c.c., che comporta l’applicazione, in ogni caso, della prescrizione di dieci anni, opera solo se sul credito da riscuotere si è formato il giudicato, non potendo ad esso equipararsi l’atto amministrativo inoppugnato.
Ciò non vale solo per le cartelle di pagamento, ma anche per gli accertamenti esecutivi (art. 29 del DL 78/2010) e gli avvisi di addebito INPS (art. 30 del DL 78/2010).
Il principio enunciato opera ad esempio per i termini di prescrizione quinquennali dell’art. 3 co. 9 della L. 335/95 (contributi previdenziali e assistenziali) e dell’art. 20 co. 3 del DLgs. 472/97 (sanzioni amministrative tributarie).

Somministrazione di bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde – Aliquota IVA applicabile (ris. Agenzia Entrate 17.11.2016 n. 103)

Secondo quanto affermato con la ris. Agenzia delle Entrate 17.11.2016 n. 103, l’aliquota IVA del 10% prevista per la somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici (n. 121 della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72) si rende applicabile anche alla fornitura di capsule o cialde laddove l’acquirente di tali prodotti sia l’effettivo utilizzatore degli stessi, qualificandosi come “consumatore finale”.
Di conseguenza, dev’essere riconosciuta l’aliquota del 10% anche per le forniture nei confronti del datore di lavoro che acquista la partita di capsule o cialde per il consumo proprio e dei propri collaboratori, ferma restando l’indetraibilità dell’imposta per l’acquisto di detti prodotti.
L’aliquota ridotta è applicabile anche per le cessioni di capsule o cialde a clienti “privati” che utilizzano distributori concessi a noleggio o in comodato dalla stessa società fornitrice, a condizione che i contratti e le fatture relativi alla fornitura siano intestati alla stessa persona.

Studi di Settore – Modifiche applicabili dal periodo d’imposta 2017 – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione

Il Ddl. di conversione del DL 193/2016, nella versione approvata dalla Camera, modifica radicalmente la disciplina degli studi di settore. L’art. 7-bis del decreto dispone:
– da un lato, l’introduzione di appositi indici sintetici di affidabilità fiscale, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017;
– dall’altro, la contestuale eliminazione delle disposizioni che prevedono l’utilizzo degli studi di settore ai fini dell’accertamento.
Rispetto al primo punto, sarà un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze ad individuare gli indici sintetici di affidabilità fiscale cui sono collegati livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche consistenti nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti.
Relativamente al secondo punto, si dispone che “contestualmente all’adozione degli indici di cui al comma 1 cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore previsti dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e ai parametri previsti dall’articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549″. In assenza di una specifica indicazione, non è chiaro se siano interessate dalla norma tutte le disposizioni relative a studi di settore e parametri, oppure – come sembrerebbe – solo quelle che specificamente ne regolano l’utilizzo ai fini dell’accertamento (ossia, l’art. 62-sexies co. 3 del DL 331/93, conv. L. 427/93, l’art. 10 co. 1 della L. 146/98, l’art. 3 co. 181 della L. 549/95 e probabilmente anche la lett. d-ter) dell’art. 39 co. 2 del DPR 600/73 sull’accertamento induttivo attivabile in caso di violazioni nella compilazione del modello studi).

Start up innovative – Spese di ricerca e sviluppo – Obbligo di indicazione in Nota integrativa per le micro-imprese (parere Min. Sviluppo economico 17.11.2016 n. 361851)

Il Ministero dello Sviluppo economico, con il parere 17.11.2016 n. 361851, relativo al requisito della ricerca e sviluppo nelle start up innovative, chiarisce che l’obbligo di indicazione di tali spese in Nota integrativa permane anche dopo l’entrata in vigore del DLgs. 139/2015 che ha semplificato le modalità di redazione dei bilanci per le c.d. micro-imprese.
Con riferimento alle start up innovative, ed in particolare alle società che possiedono come requisito quello relativo alla percentuale di spese in ricerca e sviluppo (15% del maggiore tra valore della produzione e costi della produzione), la norma richiede che le spese in ricerca e sviluppo risultino dall’ultimo bilancio approvato e siano descritte in Nota integrativa (art. 25 co. 2 lett. h) n. 1 del DL 179/2012).
Tale disposizione viene considerata “lex specialis” rispetto alla novità introdotta dal DLgs. 139/2015, secondo cui per le micro-imprese il bilancio sarà composto semplicemente dal Conto Economico e dallo Stato Patrimoniale, non essendo più richiesta la Nota integrativa.

Comunicazione trimestrale dei dati IVA – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione

Nel corso dell’esame parlamentare per la conversione in legge del DL 193/2016, il testo originario del decreto ha subito numerose modifiche.
In particolare, sono stati emendati i termini di presentazione delle nuove comunicazioni trimestrali dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA, previsti dall’art. 4 del decreto in argomento.
Per entrambe le comunicazioni, i dati dovranno essere trasmessi entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ciascun trimestre, fatta eccezione per i dati relativi al secondo trimestre, da comunicarsi entro il 16 settembre di ogni anno.
Inoltre, soltanto per il primo anno di applicazione (2017), la comunicazione dei dati delle fatture relativa al primo semestre dovrà essere inviata entro il 25.7.2017 (mentre per i dati delle liquidazioni restano ferme le scadenze del 31 maggio e del 16 settembre).
Fra le altre novità introdotte in sede di conversione alla Camera si segnalano anche:
– l’esonero dall’obbligo di comunicazione dei dati delle fatture da parte dei produttori agricoli di cui all’art. 34 co. 6 del DPR 633/72, purché operanti nelle zone montane;
– l’estensione del credito d’imposta di 100 euro anche ai soggetti con volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro che opteranno per il regime facoltativo di trasmissione telematica dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015;
– la riduzione delle sanzioni previste in caso di omessa o irregolare trasmissione dei dati delle fatture e delle liquidazioni IVA.

Deducibilità delle polizze assicurative stipulate dalla società per rischio morte degli amministratori – Condizioni (C.T. Prov. Agrigento 27.4.2015 n. 1840/7/15)

Ad avviso della C.T. Prov. Agrigento 27.4.2015 n. 1840/7/15, sono deducibili in capo alla società in accomandita semplice i premi pagati per la polizza relativa al rischio di morte dell’amministratore soltanto qualora la sopravvivenza in vita dell’assicurato assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica.
Secondo i giudici, in linea di principio possono essere inclusi tra i costi deducibili le spese sostenute per salvaguardare l’attività aziendale e, tra queste, anche le spese assicurative necessarie a coprire i rischi connessi alla perdita di persone fondamentali per il proseguimento dell’attività. Tuttavia, ai fini della deducibilità dei premi pagati dalla società, è necessario che il programma assicurativo rispetti il requisito dell’inerenza, che nel caso di specie si sostanzia nella stipula da parte della società di una polizza di assicurazione in cui la veste di “assicurato” sia assunta da uno o più prestatori la cui sopravvivenza in vita assuma un rilievo decisivo o, quantomeno, determinante per la sopravvivenza stessa dell’attività economica esercitata.

Rottamazione delle certalle di pagamento – Definizione ex DL 22.10.2016 n. 193 – Iter di conversione del decreto

In sede di conversione del DL 22.10.2016 n. 193, si propone di posticipare il termine per l’istanza di definizione, dal 23.1.2017 al 31.3.2017, ferma restando la facoltà di integrare le domande che fossero già state presentate.
L’Agente della riscossione, inoltre, avrà tempo per liquidare gli importi sino al 31.5.2017.
A differenza di quanto prevede il testo attuale, gli importi continuano ad essere liquidati da Equitalia, ma le scadenze, in sostanza, vengono delineate dalla legge, infatti occorrerà corrispondere:
– nel 2017, il 70% delle somme (con rate scadenti a luglio, settembre e novembre);
– nel 2018, il restante 30% (con rate scadenti ad aprile e settembre).

Prelevamenti non giustificati – Presunzione di acquisti “in nero” – Novità del DL 193/2016 in corso di conversione

In base all’emendamento governativo al DL 22.10.2016 n. 193, in corso di conversione, si propone di circoscrivere l’applicabilità delle presunzioni di maggiori ricavi non dichiarati derivanti dai prelevamenti bancari non oggetto di prova contraria. La presunzione, in base a ciò, potrebbe operare solo se l’importo giornaliero prelevato supera i 1.000,00 euro e, comunque, i 5.000,00 euro mensili.
Di contro, sempre in tema di indagini finanziarie, rimane fermo che:
– per i possessori di reddito di lavoro autonomo, i prelevamenti non giustificati non cagionano alcun effetto presuntivo (Corte Cost. 6.10.2014 n. 228);
– per tutte le categorie reddituali, inclusi i possessori di reddito di lavoro autonomo, continuano ad avere efficacia presuntiva i versamenti non giustificati, senza alcun limite quantitativo.

Mancata impugnazione della delibera assembleare – Cessione delle partecipazioni senza pagamento del corrispettivo – Simulazione (Trib. Roma 19.8.2016)

Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza 19.8.2016, ha stabilito che non è configurabile la simulazione del conferimento di capitale effettuato in base a una delibera assembleare di aumento delle partecipazioni sociali.
Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha osservato che le parti ricorrenti, per contestare la validità dell’operazione di aumento di capitale sociale, avrebbero dovuto impugnare la relativa delibera assembleare nel termine stabilito dall’art. 2479-ter c.c. (relativo all’invalidità delle decisioni dei soci). In mancanza, pertanto, la delibera risultava definitivamente produttiva di effetti.
D’altro canto, la cessione di partecipazioni sociali senza il pagamento del corrispettivo da parte del cessionario non è comunque causa di invalidità.