Esonero contributivo per i coltivatori diretti ex L. 232/2016 – Presentazione della domanda (circ. INPS 22.2.2018 n. 32)

Con la circ. 22.2.2018 n. 32, l’INPS è intervenuto in merito alle disposizioni ex art. 1 co. 344-345 della L. 232/2016, con cui si prevede a favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (IAP) con meno di 40 anni, che hanno effettuato nuove iscrizioni nella previdenza agricola nell’arco di tutto il 2017, il riconoscimento di un esonero, per un periodo massimo di 36 mesi, dal versamento del 100% dell’accredito contributivo IVS. Una volta decorsi i primi 36 mesi, il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un ulteriore periodo di 12 mesi nel limite del 50%.
In occasione del termine di presentazione delle relative domande, fissato per il 31.3.2018, l’INPS chiarisce che per evitare il superamento dei limiti previsti dalla normativa europea per gli aiuti de minimis ai coltivatori diretti (limite pari a 15.000,00 euro nell’arco di 3 esercizi finanziari), che si può verificare quando l’esonero è applicato in via generale all’intero nucleo familiare, il coltivatore diretto richiedente può modulare la propria istanza di ammissione al beneficio, specificando se l’esonero contributivo viene richiesto per l’intero nucleo familiare ovvero solo per se stesso in qualità di titolare e per alcuni componenti il nucleo familiare.

Abbassamento del limite da 10.000,00 euro a 5.000,00 euro – Novità della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018)

In base alle modifiche apportate dall’art. 1 co. 986 della L. 205/2017, dall’1.3.2018 la Pubblica Amministrazione, in caso di necessaria erogazione di una somma pari o superiore a 5.000,00 euro (e non più 10.000,00), è tenuta preliminarmente a valutare la presenza di ruoli non onorati ex art. 48-bis del DPR 602/73.
In tali ipotesi, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione deve rispondere alla richiesta entro cinque giorni lavorativi e, in caso di silenzio, si procederà al pagamento delle somme.
Al contrario, quindi, di controllo con esito positivo, l’agente della riscossione comunicherà l’ammontare del debito non pagato e l’intenzione di procedere al pignoramento presso terzi della somma (art. 72-bis del DPR 602/73).
Sempre dall’1.3.2018, viene innalzato il termine di notifica dell’atto di pignoramento, decorrente dalla comunicazione della Pubblica Amministrazione, da trenta a sessanta giorni (art. 3 del DM 18.1.2008 n. 40).

Domanda di accesso alla NASpI – Nuova modalità semplificata

Con un comunicato stampa pubblicato in data 23.2.2018, l’INPS ha reso noto di aver attivato in via sperimentale una versione semplificata e personalizzata della procedura di presentazione della domanda di indennità di disoccupazione NASpI.
Nel dettaglio, l’Istituto previdenziale ha precisato che attraverso i dati disponibili nelle proprie banche dati verranno individuati tempestivamente i lavoratori dipendenti che hanno perduto involontariamente la propria occupazione e verranno messi a loro disposizione sul portale www.inps.it, nell’Area “MyINPS” – previo possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS oppure di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS) – il link per l’accesso diretto alla domanda di NASpI precompilata.
Una volta effettuato l’accesso, sarà cura degli interessati completare la domanda, integrandola con le informazioni a loro disposizione; in tal modo, sarà possibile per gli stessi richiedenti, se in possesso di tutti i requisiti legislativamente previsti, l’accesso alla prestazione NASpI.

Nullità del patto di prova – Recesso per mancato superamento della prova – Contratto a tutele crescenti – Conseguenze sanzionatorie

La questione esaminata riguarda la tutela spettante ai lavoratori a cui si applichi la disciplina sul c.d. contratto a tutele crescenti che facciano valere l’illegittimità del recesso datoriale intimato per mancato superamento del periodo di prova in presenza di un patto di prova nullo.
In ordine alle conseguenze sanzionatorie, si rileva che, nella giurisprudenza di merito, si sono sviluppati due contrapposti orientamenti interpretativi, le cui posizioni differiscono per la diversa norma a cui ritengono riconducibile la fattispecie:
– un primo indirizzo riconosce il diritto del lavoratore alla reintegrazione ed all’indennità risarcitoria come previsto dall’art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015 (in questo senso Trib. Milano 3.11.2016 e Trib. Torino 16.9.2016);
– un secondo indirizzo fa invece applicazione della sola tutela indennitaria prevista dall’art. 3 co. 1 (così Trib. Firenze 13.6.2017 n. 376, Trib. Milano 8.4.2017 n. 730 e Trib. Roma 6.11.2017 n. 8953).

Modelli INTRASTAT – Semplificazione degli obblighi a decorrere dall’anno 2018 – Computo delle soglie per le operazioni attive (comunicazione Agenzia delle Dogane 20.2.2018 n. 18558)

Con la comunicazione 20.2.2018 n. 18558, l’Agenzia delle Dogane ha fornito un riepilogo delle novità introdotte in materia di INTRASTAT, in vista della scadenza prevista per la presentazione degli elenchi riepilogativi relativi al mese di gennaio 2018 (26.2.2018).
Per i soggetti passivi IVA che hanno realizzato, nell’anno precedente, un ammontare di operazioni intracomunitarie superiore a 20 milioni di euro, permane l’obbligo di compilare i modelli INTRA 1-bis e INTRA 2-bis con i dati relativi al valore statistico. Ciò vale anche per i soggetti che non hanno compilato la colonna 4 (parte “fiscale”) del modello, ipotesi che potrebbe verificarsi in caso di operazioni di perfezionamento attivo.

Cooperative sociali – Novità del DLgs. 112/2017 (nota Min. Lavoro 22.2.2018 n. 2491)

Il Ministero del Lavoro, con la nota 22.2.2018 n. 2491, ha fornito alcuni chiarimenti in materia di cooperative sociali.
Nel dettaglio, il Ministero del Lavoro ha evidenziato che, in applicazione dell’art. 9 co. 2 del DLgs. 112/2017, tutte le cooperative sociali sono tenute, al ricorrere dei relativi presupposti, a redigere, depositare e pubblicare il bilancio sociale.
Inoltre, le cooperative sociali, oltre a gestire servizi di carattere socio sanitario ed educativo, possono, in relazione alla loro identificazione in imprese sociali, svolgere un’ulteriore serie di funzioni, fra le quali, ad esempio, interventi e servizi sociali, educazione, istruzione e formazione professionale, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
Infine, anche se le cooperative sociali hanno natura di imprese sociali, devono nominare l’organo di controllo, qualora sia previsto dal codice civile per le comuni società cooperative spa-srl (artt. 2543 e 2477 c.c.).

Libretti al portatore e assegni – Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni – Regime sanzionatorio

Al fine di rendere meno rigido il meccanismo relativo alla clausola di “non trasferibilità” degli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro, applicabile dal 4.7.2017 per via del provvedimento che recepisce la quarta direttiva comunitaria antiriciclaggio (DLgs. 90/2017), il Parlamento sta studiando una soluzione da inserire nello schema di decreto legislativo che consente alle autorità fiscali di accedere alle informazioni raccolte appunto nel contrasto al riciclaggio.
Tale intervento sarebbe volto ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all’entità dell’importo trasferito in violazione.
Si ricorda che la sanzione in tale ambito varia da un minimo da 3.000 euro a un massimo di 50.000 euro e che anche l’oblazione non appare conveniente: il margine di oscillazione è da un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6.000 euro) entro 60 giorni dalla contestazione che viene effettuata dagli uffici del Ministero dell’Economia.

Dichiarazione precompilata – Comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi al 2017 – Rinvio al 9.3.2018 (provv. Agenzia delle Entrate 27.2.2018 n. 46319)

Con il provv. 27.2.2018 n. 46319, l’Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 28.2.2018 al 9.3.2018 il termine per l’invio di alcune comunicazioni di dati per la precompilata. In particolare, il differimento riguarda la trasmissione dei dati relativi:
– alle spese delle rette per la frequenza degli asili nido;
– agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali;
– alle spese sanitarie rimborsate.
La proroga riguarda solo i dati relativi alle spese sostenute nel 2017 e alle spese sanitarie rimborsate con riferimento ai rimborsi erogati nel 2017.
Di conseguenza, è slittato di nove giorni – e, quindi, al 9.3.2018 – il termine entro cui i contribuenti possono esercitare la propria opposizione all’utilizzo delle spese per la frequenza degli asili nido sostenute nell’anno 2017, per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Si segnala, ancora, che l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato 27.2.2018, ha reso noto che, in considerazione dei recenti eventi meteorologici eccezionali, sarà valutata la disapplicazione per causa di forza maggiore delle sanzioni previste per ritardi nell’effettuazione degli adempimenti tributari in scadenza (come, ad esempio, la comunicazione dei dati delle liquidazioni IVA periodiche del quarto trimestre 2017), anche in relazione ad eventuali provvedimenti che potranno individuare le aree interessate da tali eventi.

Liquidatore – Responsabilità – Limiti (Cass. pen. 27.2.2018 n. 8995)

La Corte di Cassazione – nella sentenza 27.2.2018 n. 8995 – conferma l’annullamento del sequestro a fronte della contestazione del reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate nei confronti del liquidatore di una srl.
La responsabilità penale prevista dall’art. 10-bis del DLgs. 74/2000 è condizionata, nel caso dei liquidatori, da quanto previsto dall’art. 36 del DPR 602/73. Il reato sarà pertanto contestabile solo a colui che abbia distratto l’attivo della società finalizzato al pagamento delle imposte e lo abbia destinato a scopi differenti, non potendo rilevare un mero inadempimento fiscale.
Il liquidatore è, infatti, tenuto ad osservare l’obbligo gerarchico nell’assolvimento delle posizioni debitorie, tra cui rientrano anche quelle fiscali.

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP – Titolari di pensione – Esenzione dall’IMU (ris. Min. Economia e Finanze 28.2.2018 n. 1/DF)

La ris. Min. Economia e Finanze 28.2.2018 n. 1/DF ha precisato che, ai fini IMU, sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi (art. 1 co. 13 della L. 208/2015).
In aggiunta, sono considerati non fabbricabili (non sono quindi soggetti all’imposta municipale) i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali ai sensi dell’art. 13 co. 2 del DL 201/2011.