Libretti al portatore e assegni – Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità sugli assegni – Regime sanzionatorio

Al fine di rendere meno rigido il meccanismo relativo alla clausola di “non trasferibilità” degli assegni di importo pari o superiore a 1.000 euro, applicabile dal 4.7.2017 per via del provvedimento che recepisce la quarta direttiva comunitaria antiriciclaggio (DLgs. 90/2017), il Parlamento sta studiando una soluzione da inserire nello schema di decreto legislativo che consente alle autorità fiscali di accedere alle informazioni raccolte appunto nel contrasto al riciclaggio.
Tale intervento sarebbe volto ad evitare i potenziali effetti distorsivi derivanti dalla previsione di sanzioni amministrative pecuniarie con un minimo e un massimo edittale determinato ma non ancorato all’entità dell’importo trasferito in violazione.
Si ricorda che la sanzione in tale ambito varia da un minimo da 3.000 euro a un massimo di 50.000 euro e che anche l’oblazione non appare conveniente: il margine di oscillazione è da un terzo della sanzione massima (16.666 euro) al doppio della minima (ossia 6.000 euro) entro 60 giorni dalla contestazione che viene effettuata dagli uffici del Ministero dell’Economia.

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