Incentivi per imprese che producono dispositivi medici e dispositivi per la protezione individuale – Modalità di presentazione delle domande (ordinanza 23.3.2020 n. 4)

Per assicurare la produzione e la fornitura di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, ai valori di mercato correnti al 31.12.2019, in relazione alla inadeguata disponibilità degli stessi nel periodo di emergenza COVID-19, l’art.  5 del DL 18/2020 ha previsto che il Commissario straordinario possa erogare finanziamenti mediante contributi a fondo perduto e in conto gestione, nonché finanziamenti agevolati, alle imprese produttrici di tali dispositivi.
Con l’ordinanza 4/2020 del Commissario straordinario sono state fornite le relative disposizioni attuative, prevedendo, tra l’altro, che gli incentivi sono riconosciuti alle società (di persone e di capitali), localizzate nel territorio nazionale, che realizzano programmi di investimento volti ad ampliare e/o riconvertire l’attività finalizzandola alla produzione di dispositivi medici e/o di dispositivi di protezione individuale.
La domanda può essere presentata, dalle ore 12.00 del 26.3.2020, esclusivamente on line ad Invitalia. Le istanze saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Misure di contenimento – Inasprimento delle sanzioni – Novità del DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.3.2020

Il DL approvato dal Consiglio dei Ministri il 24.3.2020 dovrebbe stabilire, tra l’altro, che:
– il mancato rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non sarà più punito in forza dell’art. 650 c.p., ma con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400,00 a 3.000,00 euro, elevati a 6.000,00 euro per i recidivi. Sono previsti importi ridotti del 30% per chi procede al pagamento tempestivo (si segnala, peraltro, che le violazioni commesse in auto comportano l’aumento di un terzo della sanzione);
– nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, inoltre, si applica la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
– la violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus è punita con la reclusione da uno a cinque anni.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Congedo speciale – Bonus baby-sitting – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) – Istruzioni operative (circ. INPS 24.3.2020 n. 44)

La circolare INPS 24.3.2020 n. 44 fornisce le istruzioni (operative e procedurali) preliminari per fruire del congedo speciale di massimo 15 giorni e del bonus baby sitting.
In particolare, per il bonus baby sitting, l’Istituto precisa che:
– gli importi indicati dagli artt. 23 e 25 del DL 18/2020 (600 e 1.000 euro) sono i massimi erogabili, anche se nel nucleo familiare sono presenti più figli che rispettino i limiti di età disposti dal decreto. Sarà possibile percepire il bonus per ogni figlio avente i requisiti, ma nel limite di tali importi;
– il bonus va riconosciuto al genitore convivente se i genitori non appartengono allo stesso nucleo familiare;
– la c.d. appropriazione telematica del bonus, tramite libretto famiglia, dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda;
– le prestazioni inserite entro il 3 del mese successivo a quello di svolgimento sono pagate il 15 del mese stesso; il termine ultimo per l’inserimento è il 31.12.2020;
– possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Interventi antisismici – Acquisto dell’unità immobiliare ristrutturata interamente dalle imprese (c.d. “Sismabonus acquisti”) – Condizioni per beneficiare della detrazione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.3.2020 n. 93)

Le detrazioni previste dai commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 non competono se, in relazione agli interventi antisismici realizzati, le procedure autorizzatorie sono state avviate precedentemente all’1.1.2017.
Anche il c.d. “Sismabonus acquisti” previsto dal co. 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013, quindi, spetta agli acquirenti delle unità immobiliari soltanto se le procedure autorizzatorie sono state avviate dall’1.1.2017 (lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 24.3.2020 n. 93).
In ogni caso, è possibile richiedere al Comune una certificazione dalla quale risulti la data di inizio della procedura autorizzatoria.

Assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale – Assegno una tantum – Indeducibilità (Cass. 12.11.2019 n. 29178)

Ai sensi della lett. c) dell’art. 10 co. 1 del TUIR sono deducibili dall’IRPEF gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
Le somme corrisposte in un’unica soluzione all’ex coniuge (anche se rateizzate) non possono essere dedotte (Cass. 29178/2019).
L’assegno periodico e l’attribuzione “una tantum” costituiscono, infatti, forme di adempimento dell’obbligo a carico del divorziato differenti per natura giuridica, struttura e finalità.

Proroga biennale dei termini di accertamento e riscossione – Ambito applicativo – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 12 del DLgs. 24.9.2015 n. 159, richiamato dall’art. 67 del DL 18/2020, prevede che, per gli enti impositori (non a nostro avviso per gli enti di riscossione), ogni termine, prescrizionale o decadenziale, che scade nel 2020, slitta al 31.12.2022.
Dunque:
– se i termini per recuperare le agevolazioni prima casa decadono a luglio 2020, il termine slitta al 31.12.2022;
– il termine per accertare il mancato versamento IMU 2015 scade non il 31.12.2020 ma il 31.12.2022;
– i termini per contestare la omessa/irregolare compilazione del modulo RW 2015 non scadono il 31.12.2020 ma il 31.12.2022.

Fondo Centrale di Garanzia – Agevolazioni per le PMI – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”) (circ. Mediocredito Centrale e Invitalia 19.3.2020 n. 8 e circ. ABI 24.3.2020)

Per contrastare gli effetti negativi dell’emergenza da COVID-19, l’art. 49 del DL 18/2020 è intervenuto, in favore delle PMI, rafforzando le misure di accesso al credito. A tal proposito, come precisa la Relazione tecnica al DL 18/2020, si è fatto riferimento al Fondo di Garanzia delle PMI.
In aderenza alla circolare 19.3.2020 n. 8 emanata da Mediocredito Centrale e Invitalia, gli interventi adottati dal Fondo Centrale di Garanzia sono molteplici: la gratuità della garanzia del Fondo con la sospensione dell’obbligo di versamento delle commissioni; l’innalzamento dell’importo massimo garantito per singola società; l’aumento delle percentuali massime di garanzia.
È, inoltre, prevista l’ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito, a condizione che il finanziatore conceda nuova finanza per almeno il 10% del debito residuo oggetto di rinegoziazione. Le suddette misure, salve alcune eccezioni, saranno fruibili dalle PMI per la durata di 9 mesi a decorrere dal 17.3.2020.
L’Associazione bancaria italiana (ABI), con la circolare 24.3.2020, ha fornito alcune indicazioni sulla moratoria straordinaria dei prestiti e delle linee di credito concesse da banche e intermediari finanziari a micro, piccole e medie imprese e sui nuovi interventi del Fondo di Garanzia per le PMI. Sono indicati i principali aspetti delle misure di sostegno al credito, coordinandosi con le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornite con specifiche FAQ del 22.3.2020.

Fondo solidarietà mutui “prima casa” – Estensione a lavoratori autonomi e liberi professionisti – Novità del DL 18/2020 (“Cura Italia”)

L’art. 54 del DL 18/2020 ha disposto l’ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa (c.d. “Fondo Gasparrini”), fino al 17.12.2020, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21.2.2020 ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
La domanda di sospensione deve essere presentata alla banca, utilizzando la modulistica reperibile sul sito del Dipartimento del Tesoro nell’apposita sezione (artt. 4 e 5 del DM 132/2010), ma non sarà più necessario allegare il modello ISEE.

Effetti della diffusione del Coronavirus – Misure a sostegno di imprese e lavoratori autonomi (comunicato stampa CNO Consulenti del Lavoro – CNDCEC 24.3.2020)

Con il comunicato stampa 24.3.2020, i Consigli nazionali di commercialisti e consulenti del lavoro hanno avanzato una serie di proposte, tanto di natura fiscale quanto in materia di lavoro, al fine di sostenere professionisti e piccole e medie imprese nell’emergenza sanitaria. Tra le misura più rilevanti, si segnalano le seguenti:
– sospensione fino al 30.6.2020 dei termini di versamento, con rateazione dei versamenti sospesi a partire da settembre 2020, relativamente a tributi, ritenute, contributi e premi assicurativi, sia correnti che rateizzati, a somme dovute, anche in forma rateale, derivanti da avvisi bonari, accertamento con adesione, mediazione tributaria, conciliazione giudiziale, acquiescenza e definizione agevolata delle sanzioni, ad entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, ingiunzioni, avvisi di accertamento esecutivi, nonché relativi alla rottamazione dei ruoli;
– compensazione dei crediti per imposte dirette maturati nel 2019 anche prima della presentazione della relativa dichiarazione;
– eliminazione della proroga di due anni dei termini di accertamento e riscossione relativi ai periodi in scadenza nel 2020;
– sospensione fino al 30.6.2020 dei termini procedimentali e processuali tributari;
– sospensione fino al 30.6.2020 delle procedure concorsuali, cautelari ed esecutive in corso;
– estensione ai professionisti iscritti in Albi di tutte le misure di sostegno fiscale, per il lavoro e per la liquidità previste dal DL 18/2020.