Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Il 30.11.2017 scade il termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, relative al terzo trimestre 2017.Sono esonerati soltanto coloro che non sono tenuti ad effettuare le liquidazioni e/o non sono tenuti a presentare la dichiarazione annuale IVA, sempreché tali condizioni di esonero non vengano meno nel corso dell’anno.

Inoltre, come indicato nelle FAQ Agenzia delle Entrate 26.5.2017, non sono tenuti alla comunicazione dei dati delle liquidazioni coloro che nel periodo di riferimento non hanno realizzato né operazioni attive né operazioni passive.

Per le operazioni attive in reverse charge, si deve riportare la base imponibile dell’operazione nel campo VP2 del quadro VP.

Per le operazioni passive in reverse charge, la base imponibile si indica nel rigo VP3, mentre l’imposta è riportata nei righi VP4 e VP5 (in quest’ultimo rigo solo se non vi sono limiti alla detrazione).

Le operazioni attive in split payment si indicano anch’esse nel rigo VP2, ma la relativa IVA (esposta in fattura) non è computata nel rigo VP4. 

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