Dimissioni – Nuova procedura on line per la comunicazione alla DTL e al datore di lavoro – Dubbi applicativi (risposte Min. Lavoro 23.3.2016)

Aggiornando le FAQ pubblicate sul sito Cliclavoro con la finalità di risolvere i dubbi applicativi sollevati dagli operatori, il Ministero del Lavoro si è occupato, tra l’altro, dell’ipotesi in cui:
– il lavoratore, in autonomia o con l’assistenza di uno dei soggetti abilitati, comunichi le dimissioni con la nuova procedura telematica, indicando una data di decorrenza delle stesse (coincidente con la data di cessazione del rapporto di lavoro) comprensiva del periodo di preavviso stabilito dal contratto collettivo applicato;
– dopo la ricezione della suddetta comunicazione da parte del datore di lavoro, le parti si accordino per modificare il periodo di preavviso, spostando la data di decorrenza inserita nel modulo telematico.
Al riguardo – ricordato, in linea con la circ. 12/2016, che la procedura on line ex DLgs. 151/2015 e DM 15.12.2015 non incide sulle disposizioni relative al preavviso, lasciando comunque alle parti la libertà di raggiungere degli accordi modificativi che spostino la data di decorrenza delle dimissioni o della risoluzione consensuale – il Ministero chiarisce che sarà cura del datore di lavoro indicare l’effettiva data di cessazione nel momento di invio della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro, senza che il lavoratore debba revocare le dimissioni trasmesse telematicamente.
La data che rileva ai fini della cessazione del rapporto lavorativo è, dunque, quella recata dalla C.O. inviata al Centro per l’impiego, anche se diversa da quella indicata nel modulo telematico delle dimissioni.

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