Fatti successivi alla chiusura dell’esercizio – Effetti della diffusione del Coronavirus – Informativa in Nota integrativa

Secondo il documento OIC 29 (§ 62), devono essere illustrati in Nota integrativa:
– i fatti successivi alla chiusura dell’esercizio che si verificano entro la data di redazione del progetto di bilancio;
– se rilevanti, anche gli eventi che si verificano tra la data di redazione del progetto e la data di approvazione del bilancio da parte dell’organo assembleare. In questo caso, il progetto (già predisposto) deve essere adeguatamente modificato.
Ove l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019 sia convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in base alle disposizioni statutarie o usufruendo del rinvio disposto dal DL 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) per le spa, le sapa e le srl (ipotesi che dovrebbe presentarsi nella maggioranza dei casi), l’emergenza Coronavirus si manifesterebbe prima della redazione del progetto di bilancio e di essa dovrebbe, quindi, opportunamente tenersi conto.
Negli altri casi, occorre valutare la tempistica di evoluzione dell’epidemia in relazione alla tempistica di approvazione del bilancio.
Si ritiene che non debbano fornire informazioni soltanto i soggetti che hanno approvato il bilancio entro il mese di febbraio, quando il virus non aveva ancora avuto un diffusione tale da poter considerare rilevante l’effetto sui dati di bilancio.
Diversamente, ove il bilancio non fosse stato approvato entro febbraio, la diffusione dell’epidemia impone, data la sua portata, la modifica del progetto di bilancio, con l’inserimento della relativa informativa.

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