Impossibilità di conseguire l’oggetto sociale – Mancanza di continuità aziendale (caso Assonime 15/2017)

Assonime, nel caso 15/2017 (“La perdita di continuità aziendale quale causa di scioglimento delle società di capitali”), pubblicato ieri, ha precisato, tra l’altro, che, anche aderendo ad una lettura estensiva della causa di scioglimento della sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale ex art. 2482 co. 1 n. 2 c.c., è indubbio che questa debba caratterizzarsi per una vera e propria impossibilità (e la prevista assemblea ha proprio il compito di accertare tale assolutezza). Ciò esclude che possa essere tale la mancanza di continuità nel senso del diritto commerciale (quale situazione di crisi reversibile tramite piani e strategie).
La mancanza di continuità aziendale può, invece, configurare una causa di scioglimento quando presenti carattere di assolutezza, non sussistendo piani ragionevoli e appropriati per il superamento della crisi, né soci disposti ad intervenire.
Tuttavia, non è affatto detto che una situazione di mancanza di continuità “assoluta” debba essere necessariamente gestita quale causa di scioglimento per impossibilità sopravvenuta di conseguimento dell’oggetto sociale. Sembra, infatti, praticabile anche la diversa strada del ricorso agli istituti di gestione della crisi d’impresa e, in particolare, al fallimento, che è l’istituto attivabile in presenza di uno stato di insolvenza.

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