Cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo – Dichiarazione reddituale – Modalità e termini di presentazione (messaggio INPS 25.10.2017 n. 4189)

I pensionati appartenenti a determinate categorie soggette al regime di incumulabilità parziale ex DLgs. 503/92, che nel 2016 hanno svolto attività di lavoro autonomo, dovranno inoltrare all’Ente previdenziale di competenza, entro il 31.10.2017, un’apposita comunicazione che indica i redditi conseguiti per tale attività.
Con il messaggio 25.10.2017 n. 4189, l’INPS ha fornito alcuni chiarimenti e le istruzioni per l’adempimento in questione, previsto dall’art. 10 del citato decreto, il quale ha disciplinato il divieto di cumulo di determinate categorie di pensione con i redditi da lavoro autonomo (si tratta di un’incumulabilità parziale nella misura del 50% fino a concorrenza dei redditi stessi).
Operativamente, la dichiarazione può essere resa tramite CAF oppure, in alternativa, utilizzando l’apposito applicativo on line presente sul sito www.inps.it.
In caso di mancato adempimento, scatterà l’obbligo di versare all’INPS – tramite prelievo sulle rate di pensione erogate al trasgressore – una somma pari all’importo annuo della pensione percepita nell’anno cui si riferisce la dichiarazione.
In analogo modo si potrà inviare anche la dichiarazione a preventivo per il 2017, prevista per coloro che svolgono, nel corrente anno, attività di lavoro autonomo, nella quale occorre indicare il reddito che prevedono di conseguire nel medesimo periodo.

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