Incentivi per le aziende che eseguono interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro – Modello OT/24 – Modalità e termini di presentazione

L’art. 24 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe ed il pagamento dei premi assicurativi (M.A.T.) all’INAIL, indicato nell’allegato 5 al DM 12.12.2000, prevede uno sconto per i datori di lavoro che, nell’anno precedente a quello di presentazione dell’apposita istanza, hanno effettuato interventi migliorativi in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ulteriori rispetto alle prescrizioni della normativa vigente.
Sul punto, l’Autore ricorda che, benché la domanda per il beneficio vada presentata a febbraio 2019, in concomitanza con l’autoliquidazione INAIL, gli interventi migliorativi devono essere compiuti nel 2018.
In particolare, nel modello OT/24 gli interventi si presentano articolati nelle sezioni: A-Interventi di carattere generale; B-Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale; C-Interventi trasversali; D-Interventi settoriali generali; E-Interventi settoriali.
In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi settoriali generali (SG), compresi nella sezione D, che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi. Ad ogni intervento è attribuito un punteggio e, per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa, è necessario che la somma dei punteggi degli interventi effettuati sia pari almeno a 100.

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