Modifiche all’art. 20 del DPR 131/86 – Effetti – Decorrenza (circ. Assonime 6.2.2018 n. 3)

Nella circ. 6.2.2018 n. 3, Assonime ripercorre l’evoluzione storica dell’art. 20 del DPR 131/86 e gli orientamenti di prassi a giurisprudenza affermatisi nell’ultimo decennio, che hanno indotto il legislatore ad intervenire, con la legge di bilancio 2018 (art. 1 co. 87 della L. 205/2017), per “vincolare” la lettura dell’art. 20 del DPR 131/86 e per sancire espressamente i suoi rapporti con l’art. 10-bis della L. 212/2000 sull’abuso del diritto.
In particolare, a seguito dell’intervento normativo della legge di bilancio, è precluso interpretare l’atto presentato alla registrazione, ai fini dell’imposta di registro, basandosi su atti collegati o elementi extratestuali. Per questo, non è oggi più legittimo riqualificare in atto di cessione di azienda:
– nè il conferimento di azienda seguito dalla cessione delle quote della conferitaria;
– nè la cessione totalitaria di partecipazioni.
Tenuto conto dell’evoluzione della norma, inoltre, le modifiche recate dalla legge di bilancio hanno mera natura chiarificatrice, sicché sarebbe possibile applicarle anche ai rapporti pregressi, sempreché non divenuti definitivi.

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