Periodo di ferie – Mancata attribuzione da parte del dirigente – Diritto alla indennità sostitutiva (Cass. 23697/2017)

Con la sentenza n. 23697/2017, la Corte di Cassazione è intervenuta con riferimento ad un caso di licenziamento di un dirigente, confermando la decisione d’appello che non aveva riconosciuto a quest’ultimo il diritto al pagamento delle ferie non godute relative ad annualità precedenti, bensì solo di quelle riferite all’anno in corso del licenziamento.
Nel caso di specie, infatti, il dirigente aveva il potere di attribuirsi i periodi di ferie senza alcuna ingerenza del datore di lavoro e, non avendo esercitato tale diritto, aveva così rinunciato al periodo di riposo annuale.
Inoltre, si osserva nella sentenza in esame, il dirigente in sede di giudizio non aveva provato che la mancata fruizione della ferie era dovuta ad imprevedibili ed indifferibili esigenze aziendali.
In altri termini, osserva la Cassazione, la mancata fruizione delle ferie annuali risultava essere conseguenza di una libera ed autonoma scelta del dirigente, che esclude l’ipotesi di un inadempimento colpevole del datore di lavoro, per violazione dell’art. 10 del DLgs. 66/2003.
Pertanto, appare corretta la sentenza della Corte d’appello che ha riconosciuto la monetizzazione solo delle ferie maturate relative all’annualità in corso del licenziamento.

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