Ravvedimento parziale e frazionato

Il DL 34/2019 ha aggiunto l’art. 13-bis al DLgs. 472/97, introducendo quindi la disciplina del ravvedimento operoso parziale. La disposizione, applicabile in via retroattiva, consente, per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, di regolarizzare una violazione beneficiando della riduzione delle sanzioni nei seguenti casi:
– versamento delle imposte a debito in modo frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lett. a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell’art. 13 co. 1 del DLgs. 472/97;
– omesso versamento della sola imposta, anche in più rate, con il ravvedimento che si perfezionerà mediante il versamento integrale delle sanzioni (commisurate all’intera imposta versata in ritardo) e degli interessi dovuti;
– versamenti rateali, come ad esempio in caso di acquiescenza, attraverso il ravvedimento in una o più frazioni, delle singole rate del debito fiscale o del versamento complessivo.

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