Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e tutela cautelare

L’art. 1 della L. 742/69, operante anche in ambito processuale tributario, sancisce che dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali sono sospesi. Quanto esposto vale, in particolare, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Bisogna rammentare che:
– se un atto viene notificato dall’1.8.2016 al 31.8.2016, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 31.10.2016 (il 30.10.2016 cade di domenica);
– se un atto, ad esempio, è notificato il 21.7.2016, il termine di sessanta giorni per il ricorso scade il 20.10.2016.
Per i termini a ritroso (vedasi l’art. 32 del DLgs. 546/92, relativo al deposito di documenti e di memorie) è necessario prestare attenzione, siccome la sospensione feriale comprime il tempo per eseguire l’atto. Se l’udienza fosse stata fissata il 5.9.2016, il termine di venti giorni liberi prima, entro cui bisogna depositare i documenti, scade il 15.7.2016.

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