Abrogazione della mobilità – Effetti e decorrenza

L’istituto della mobilità (L. 223/91) è stato abrogato dall’art. 2 co. 71 della L. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) e scomparirà a partire dall’1.1.2017, data a partire dalla quale il reddito in favore dei lavoratori che perderanno involontariamente l’occupazione sarà garantito dal ricorso alla Naspi.
Con l’impossibilità di ricorrere alla mobilità, i datori di lavoro legittimati perderanno uno strumento necessario alla gestione delle eccedenze di personale e la possibilità di ricorrere alle agevolazioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato e a termine.
A seguito di tale abrogazione, si prospetta uno scenario così articolato:
-fino al 30.12.2016, le aziende legittimate potranno collocare in mobilità i lavoratori sia dopo un periodo di CIGS sia a seguito di un licenziamento collettivo, mentre le aziende che assumeranno questi lavoratori entro la fine del 2016 potranno ancora contare sugli incentivi alle assunzioni;
-dal 31.12.2016 i lavoratori non potranno più essere collocati in mobilità, in quanto l’iscrizione nelle liste avrebbe decorrenza 1.1.2017, cioè il giorno successivo al licenziamento;
-dall’1.1.2017 non potranno essere premiate le assunzioni dei soggetti iscritti entro il 31.12.2016 a seguito dell’abrogazione delle relative norme incentivanti.

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