Cause di non punibilità – Pagamento del debito tributario – Particolare tenuità del fatto – (Cass. pen. 5.5.2016 n. 18680)

La Corte di Cassazione, nella sentenza 5.5.2016 n. 18680, ha precisato che l’introduzione ad opera del DLgs. 158/2015 della nuova causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000 – prevista per i reati di omesso versamento IVA, omesso versamento delle ritenute ed indebita compensazione di crediti non spettanti, in caso di integrale pagamento delle somme dovute, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado – esclude l’applicazione per gli stessi delitti dell’istituto della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis c.p.
Il pagamento dell’intero debito tributario ovvero il diritto di ottenere un termine per il relativo saldo, a prescindere dall’entità dello scostamento della somma non versata rispetto al valore soglia, ed anzi comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi, contraddice ed esclude l’applicabilità del meccanismo processuale previsto dall’art. 469 co. 1-bis c.p.p. per poter prosciogliere dai citati reati tributari per particolare tenuità del fatto con sentenza pre-dibattimentale; meccanismo processuale né richiamato né fatto salvo dall’art. 13 del DLgs. 74/2000.
Tale preclusione, peraltro, riguarda solo coloro che possono beneficiare della causa di non punibilità contemplata nel sistema penale tributario.
Nel caso di specie, quindi, non potendo trovare applicazione la causa di non punibilità di cui all’art. 13 del DLgs. 74/2000, ci si interrogava sull’applicabilità di quella correlata alla particolare tenuità del fatto. Ma anche questa veniva esclusa a fronte di un omesso versamento di ritenute superiore di 10.000 euro rispetto alla nuova, maggiore, soglia di punibilità (150.000 euro).

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