Contratti di solidarietà – Sgravi contributivi – Anno 2022 – Modalità di fruizione (circ. INPS 20.5.2024 n. 66)

Con la circ. INPS 20.5.2024 n. 66 sono state fornite le istruzioni operative ai fini della fruizione della riduzione contributiva connessa ai contratti di solidarietà di cui all’art. 6 co. 4 del DL 510/96 (conv. L. 608/96) in favore delle aziende autorizzate, a valere sullo stanziamento relativo all’anno 2022.
Sono state in particolare fornite le istruzioni alle imprese autorizzate i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 30.6.2023.
La riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per i lavoratori interessati dalla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%, ed è connessa alla stipula di contratti di solidarietà. Lo sgravio è riconosciuto per la durata del contratto di solidarietà e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l’occupazione.
La riduzione contributiva va applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all’abbattimento dell’orario lavorativo e va rapportata a ciascun periodo di paga ricompreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio.

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