Fatturazione differita in assenza del documento di trasporto – Documentazione sostitutiva per cessioni di beni e prestazioni di servizi continuative

Le cessioni di beni, effettuate da commercianti al minuto, per le quali è emessa fattura differita ex art. 21 co. 4 lett. a) del DPR 633/72, sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi (mediante scontrino o ricevuta fiscale) se il cedente provvede al rilascio, all’atto della consegna dei beni, di un documento sostitutivo dello scontrino o ricevuta. Tale documento deve essere “idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione” e, quindi, riportare i dati previsti ex art. 1 co. 3 del DPR 472/96, vale a dire, se la merce è ritirata direttamente dal cessionario nel punto vendita del cedente: la data dell’operazione, le generalità del cedente e del cessionario, la descrizione della natura, della qualità e della quantità dei beni ceduti.
Per le prestazioni di servizi, rese continuativamente nei confronti del medesimo soggetto, non è previsto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi nell’ipotesi in cui la prestazione sia documentata mediante fattura differita.
Tuttavia, la circ. Agenzia delle Entrate 24.6.2014 n. 18 ha ammesso la possibilità, per il prestatore, di “utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta”, a condizione che da tale documentazione possa identificarsi con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e i soggetti tra i quali è effettuata la prestazione.

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