Note di variazione in caso di procedure esecutive o concorsuali – Rapporti con la disciplina IRES delle perdite su crediti

A partire dall’1.1.2017, entreranno in vigore le disposizioni contenute nell’art. 26 del DPR 633/72, riguardanti la possibilità di emettere nota di variazione in diminuzione per il recupero dell’IVA in caso di assoggettamento del cessionario o committente a procedure concorsuali, anche se è trascorso più di un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
La norma, modificata dalla legge di stabilità 2016, è allineata a quanto stabilito ai fini delle imposte sui redditi, relativamente alla deducibilità delle perdite su crediti: anche in questo caso la deducibilità è possibile a partire dal momento di assoggettamento del debitore alle suddette procedure.
Tuttavia, l’allineamento delle due disposizioni si realizzerà con riferimento ai debitori assoggettati a una procedura concorsuale a partire dall’1.1.2017.
Per coloro che sono assoggettati a procedure concorsuali fino al 31.12.2016, la nota di credito ai fini IVA può essere emessa solo a seguito della “infruttuosità” della procedura concorsuale.

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