Finanziamenti agevolati per cooperative e imprese sociali del terzo settore

In arrivo un nuovo regime di aiuto per le imprese del terzo settore.

I soggetti beneficiari

Soggetti beneficiari del regime di aiuto sono:

– le imprese sociali (ex lege 155/2006), costituite in forma di società;

- le cooperative sociali (ex lege 381/1991), anche non aventi qualifica di imprese sociali, e relativi consorzi;

- le società cooperative aventi qualifica di ONLUS.

Le condizioni di ammissibilità
Per essere ammesse al regime di aiuto le imprese devono:
– essere regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese e inserite negli elenchi, albi, anagrafi previsti dalla rispettiva normativa di riferimento;
– trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
– avere sede legale e operativa ubicata nel territorio nazionale;
– trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
– essere in regime di contabilità ordinaria;
– avere ricevuto una positiva valutazione del merito di credito da parte di una banca finanziatrice e disporre di una delibera di finanziamento adottata dalla medesima banca finanziatrice per la copertura finanziaria del programma di investimenti proposto.

Interventi ammissibili
Sono agevolabili i programmi di investimento finalizzati alla creazione o allo sviluppo delle imprese, avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione. Per avvio del programma si intende la data di inizio dei lavori relativi all’investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto del suolo aziendale e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del programma.

Durata massima programmi

I programmi devono essere ultimati entro 36 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. Su richiesta motivata dell’impresa beneficiaria, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà concedere una proroga del termine di ultimazione del progetto non superiore a 6 mesi.

Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese necessarie alle finalità del programma di investimento, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda e relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:
– suolo aziendale e sue sistemazioni, nel limite massimo del 10% dell’investimento complessivo agevolabile;
– fabbricati, opere edili/murarie, comprese le ristrutturazioni;
– macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica;
– programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
– brevetti, licenze e marchi;
– formazione specialistica dei soci e dei dipendenti dell’impresa beneficiaria, funzionali alla realizzazione del progetto;
– consulenze specialistiche, quali studi di fattibilità economico-finanziaria, progettazione e direzione lavori, studi di valutazione di impatto ambientale;
– oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge;
– spese per l’ottenimento di certificazioni ambientali o di qualità;
– spese generali inerenti allo svolgimento dell’attività d’impresa, nella misura massima del del 20% del totale delle spese rientranti nelle altre categorie.
Le spese ammissibili devono essere (al netto dell’Iva) non inferiori a 200.000 euro e non superiori a 10 milioni di euro.

Agevolazioni

L’agevolazione consiste in un finanziamento agevolato, al tasso di interesse pari ad almeno lo 0,5% annuo, della durata massima di 15 anni. In aggiunta al finanziamento agevolato, il Ministero dello Sviluppo Economico potrà concedere anche un contributo non rimborsabile a copertura di una quota delle spese ammissibili.

Necessità di un finanziamento bancario a tasso di mercato

Il finanziamento agevolato deve essere accompagnato da un finanziamento di pari entità che l’impresa deve ottenere da una banca finanziatrice a tassi di mercato.

Domanda di agevolazione

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello. La domanda dovrà essere presentata al Ministero, a decorrere dalla data di apertura dei termini e con le modalità da determinare con provvedimento della Direzione generale per gli incentivi alle imprese, che sarà pubblicato nel sito internet del Ministero.

Lo studio è a vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento.

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